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Giuseppe Catalani Group moderatorThe company name is only visible to registered members.Il dipendente pubblico diligente può svolgere attività di amministratore condominiale
(Corte dei Conti, sezione Prima centrale, sentenza 16.9.2009 n. 554)
Con atto di citazione depositato in data 26 settembre 2005 il Procuratore Regionale per il Lazio conveniva in giudizio il signor XXXX Adalberto Maria, poiché il medesimo, il qualità di impiegato di IX qualifica funzionale, Direttore Coordinatore del XXXX, con rapporto di lavoro a tempo pieno, aveva svolto dal 15 marzo 1997 al 30 luglio 2003, senza la prescritta autorizzazione, l’attività di amministratore di condomini al di fuori dell’ipotesi prevista dalla lett. b), punto 5, della circolare n. 6/97 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, percependo compensi mensili per euro 95.491,00.
Con nota del 2 aprile 2003 la Direzione Regionale delle Imposte Indirette per il Lazio e l’Umbria diffidava inutilmente il XXXX, che per precedenti analoghe violazioni aveva già ottenuto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 7 giorni, a versare il su indicato importo al bilancio.
In considerazione di tali esiti dell’indagine disposta dal Servizio Ispettivo della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, la Procura Regionale chiedeva la condanna del XXXX al risarcimento del danno erariale, avendo egli violato il principio sancito dall’art. 1, comma 60, della legge n. 662/1996, secondo il quale a tutti i dipendenti pubblici è fatto divieto di svolgere attività extraistituzionale senza la previa autorizzazione.
In danno veniva quantificato in euro 95.491,00, pari alla somma percepita indebitamente dal XXXX o, in via subordinata, almeno pari alla minor somma scaturente dalla differenza fra quanto percepito mensilmente e quanto effettivamente spettante come retribuzione part-time.
Con la sentenza impugnata la Sezione di primo grado ha assolto il signor XXXX, in mancanza di idonea prova che da tale attività sia derivato un danno all’Erario, dalla Procura indicato genericamente come “sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla pubblica amministrazione a fini privati”; né tale danno potrebbe desumersi dal mancato versamento all’Erario dei compensi percepiti, accertato e perseguito in sede disciplinare, in quanto tale obbligo, secondo i primi giudici, discende direttamente dalla legge e prescinde comunque dalla produzione di un danno all’Amministrazione connesso ad un comportamento gravemente colposo.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il Procuratore Regionale, chiedendo la riforma della decisione in quanto carente ed erronea nella motivazione...
LaPrevidenza.it, 08/10/2009
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-dipenden...
- 18 Oct 2009, 7:33 pm
