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Giuseppe Catalani Group moderatorThe company name is only visible to registered members.Norme di sicurezza degli imprenditori – pena ridotta a chi rimuove le irregolarità
Articolo del Dott. Luigi Risolo)
Con la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione terza, penale – n. 29545 del 17 Luglio 2009, si è chiarito che per l’imprenditore è applicabile la riduzione di un terzo della pena per le irregolarità accertate in materia di sicurezza sul lavoro purchè egli si adoperi alla loro rimozione ed anche per fatti e violazioni pregresse all’entrata in vigore della normativa.
Innanzitutto le violazioni commesse dall’azienda ed oggetto di imputazione sono le seguenti:
- mancato rispetto del comma 1, dell’articolo 24 – intitolato dei “parapetti” del D.P.R. del 7 Gennaio 1956, n. 164 ( Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 Marzo 1956, Supplemento Ordinario ) recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, il quale sancisce che “Gli impalcati e ponti di servizio, le passarelle, le andatoie, che siano ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato…”;
LaPrevidenza.it, 23/08/2009
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/norme-di-sicurezza-de...
- 22 Oct 2009, 4:05 pm
